Caratteristiche principali.
Con il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020, è stata prevista un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico, Sismabonus, e di riqualificazione energetica degli edifici, Ecobonus.
Tra le novità introdotte: detrazione del 110% delle spese sostenute; contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura; cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Soggetti ammessi.
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento;
- Condomìni;
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
- Onlus e Associazioni di volontariato;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli Interventi ammessi
Trainanti.
- Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno
di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle
parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la
fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto legge
n. 63/2013 (cd. Sismabonus).
Trainati.
- Interventi di efficientamento energetico rientranti nell’Ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente (art. 14 del decreto legge n. 63/2013) per ciascun intervento;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo
1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993;
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’articolo
1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Dpr n. 412/1993;
- Installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter
del citato decreto legge n. 63/2013.
Requisiti per gli interventi ammessi al SuperBonus 110%
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
- Rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto 12 da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico (nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto legge n. 63/2013).
- Assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Alternative alle Detrazioni
I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- Per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- Per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti con facoltà di successive cessioni.
La cessione può essere disposta in favore:
- Dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
- Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti).
- Di istituti di credito e intermediari finanziari.
BONUS Riqualificazione globale.
Comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
- Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- Impianti di cogenerazione, trigenerazione, allaccio alla rete di teleriscaldamento, collettori solari termici;
- Interventi di coibentazione delle strutture opache e di sostituzione delle finestre comprensive di infissi.
Spesa massima: € 100.000.
Aliquota detrazione: 65%
BONUS Facciate e Coibentazione delle Strutture verticali.
Possono essere di qualsiasi categoria catastale> edestinazione d’uso. In particolare:
- Devono essere “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi, se dovuti.
- Possono essere condominiali o costituiti da una singola unità immobiliare.
Detrazione del 90% delle spese sostenute per il recupero delle facciate esterne degli edifici degli edifici esistenti ubicati in zona A (centri storici) e zona B (totalmente o parzialmente edificata) così come definiti ai sensi de DM 1444/68. Sono escluse le case isolate di campagna.
Non sono compresi gli interventi di nuova realizzazione in ampliamento, nuova realizzazione mediante demolizione e ricostruzione ivi compresi quelli con la stessa volumetria.
Spesa massima: Limite non previsto.
Aliquota detrazione: 90% spese sostenute dal 01/01/2020.
Riqualificazione Energetica dell’involucro e parti comuni degli Edifici Condominiali.
Sono compresi:
a) Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (detrazione fiscale del 70%);
b) Stessi interventi del punto a) finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la “qualità media” di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al DM 26/06/2015 – “decreto linee guida”– (detrazione fiscale del 75%);
c) Stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico (detrazione fiscale dell’80%);
d) Stessi interventi di cui ai punti a) o b) e contestuali interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico (detrazione fiscale dell’85%).
Spesa massima:
- Per interventi di tipo a) e b), 40.000 € moltiplicato per il numero delle UI che compongono l’edificio;
- Per interventi di tipo c) e d), 136.000 € moltiplicato per il numero delle UI che compongono l’edificio.
Aliquota detrazione:
a) Detrazione del 70% delle spese totali sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
b) Detrazione del 75% delle spese totali sostenute dal 01/01/2017 al 31/12/2021;
c) Detrazione dell’80% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021;
d) Detrazione dell’85% delle spese totali sostenute dal 01/01/2018 al 31/12/2021.
BONUS Verde.
Per le spese sostenute per i lavori di sistemazione a verde degli edifici esistenti, comprese coperture e giardini pensili.
Spesa massima: € 5.000 per UI.
Aliquota detrazione: 36% delle spese totali sostenute fino al 31/12/2020.
Conto Termico
Comprende:
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti a pompa di calore fino a 2.000 Kw;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con generatori a biomassa fino a 2.000 kw;
- Installazione di collettori solari termici fino a 2.500 mq;
- Sostituzione di scaldacqua a pompa di calore;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione con nuovi sistemi ibridi (caldaie a condensazione + pompa di calore).
Spesa massima: 900 milioni di euro annui.
Aliquota detrazione: Fino al 65% delle spese totali sostenute.
Contattaci per sapere se rientri tra i soggetti ammessi e quali sono i requisiti fondamentali per poter accedere alle detrazioni.